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Sez. L, Sentenza n. 4320 del 20/07/1979 (Rv. 400833 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400833-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Anche nel rito del lavoro, il termine generale di impugnazione di cui all'art 327 cod proc civ, decorre, quando manchi la notificazione della sentenza, non dalla data della lettura del dispositivo in udienza (art 429, comma primo, cod proc civ), ma dalla data della pubblicazione della sentenza, completa anche di motivazione, salva l'ipotesi di cui all'art 433, comma secondo, cod proc civ, quando l'esecuzione e iniziata prima della notificazione della sentenza. (V 146/79, mass n 396212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)