Sez. 5, Sentenza n. 11033 del 10/06/2004 (Rv. 573525 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dividenti percepiti in Italia da società francesi - Convenzione del 1989 ratificata con la legge n. 20 del 1992 - Art. 10, comma quarto, lett. b) - Richiesta del rimborso - Legittimazione - Società residente in Italia - Esclusione - Società residente in Francia - Affermazione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborsi di crediti d'imposta, la convenzione Italo -Francese del 5 ottobre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 20 del 1989, con riguardo ai dividenti percepiti da società francesi ad opera di società residenti in Italia, attribuisce, ai sensi dell'art. 10, comma quarto, lett. b), di detta legge, il diritto al rimborso dell'ammontare pari alla metà del credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte, direttamente alla società residente in Francia, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 10 comma sesto, della legge n. 20 cit., che si riferisce alla <maggiorazione di conguaglio>, il cui credito verso il Fisco deve essere richiesto, per il tramite della stessa società avente residenza in Italia che - in questo caso a differenza dell'altro - agisce in nome e per conto del richiedente residente in Francia.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10 com. 4 lett. B, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)