diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7455 del 14/05/2003 (Rv. 563060 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Termine decadenziale ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità ai dividendi percepiti da società francesi in Italia - Esclusione - Fondamento - Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989 - Affermazione - Portata.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563060-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborsi di crediti d'imposta, la convenzione Italo - francese del 5 ottobre 1989, sui dividendi percepiti da società francesi in Italia, ratificata dall'Italia per mezzo della legge n. 20 del 1989, colloca tali pagamenti - rimborsi al di fuori di qualsiasi decadenza prevista in materia tributaria, ivi inclusa quella stabilita dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 6023 art. 38, Legge 07/01/1992 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)