Sez. 2, Sentenza n. 2083 del 23/02/1995 (Rv. 490672 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Fonte oggettiva di prova - ConfigurabilitĂ - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili con ricorso a determinate cognizioni tecniche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)