diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2629 del 31/03/1990 (Rv. 466314 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466314-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FONTE OGGETTIVA DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La consulenza tecnica, se generalmente è disposta per fornire al giudice un ausilio per la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche; tuttavia la parte che denunzi la mancata ammissione di una consulenza tecnica (nella specie per accertare uno stato di incapacità naturale) deve specificare sotto il profilo del nesso causale come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata. (Conf 3351/87, mass n 452390; (Conf 2849/87, mass n 451969; (Conf 1881/84, mass n 433952).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)