Sez. 1, Ordinanza n. 84 del 19/01/1973 Cc. (dep. 28/04/1973) Rv. 123951 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - ART 198 COD PROC PEN - APPLICABILITA.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - ART 198 COD PROC PEN - APPLICABILITA.*
Nessun contrasto sussiste tra le Disposizioni degli artt 640, comma terzo, e 641 cod proc pen, le quali determinano l'ufficio destinato a ricevere la dichiarazione d'impugnazione(cancelleria della Corte di appello competente per territorio), in deroga, per quanto concerne il ricorso in appello, a quanto disposto dall'art 198, comma primo, cod proc pen, e le norme di cui al secondo e terzo comma dello stesso art 198, che consentono la trasmissione della predetta dichiarazione a mezzo del servizio postale ovvero che questa avvenga avanti al cancelliere del pretore del luogo ove il prevenuto si trova, per essere poi trasmessa alla cancelleria della Corte di appello. Si tratta di formalita che tendono a rendere meno gravoso l'Esercizio del diritto d'impugnazione e che sono dettate, percio, da esigenze che sussistono sia per il processo penale, sia per quello di sicurezza e di prevenzione, aventi tutti carattere giurisdizionale.(applicazione in tema di prevenzione). (Conf 122024, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 641, Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)