Sez. 1, Sentenza n. 586 del 01/03/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168485 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE - PRESENTAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ART. 198, SECONDO E TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - MISURE DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE - PRESENTAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ART. 198, SECONDO E TERZO COMMA COD. PROC. PEN. - APPLICABILITÀ.*
In materia di impugnazioni dei provvedimenti concernenti misure di sicurezza e misure di prevenzione (queste ultime assimilate alle prime a questi effetti dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la norma dell'art. 640, comma terzo, cod. proc. pen. è speciale rispetto a quella dell'art. 198, comma primo, stesso codice, in quanto determina l'ufficio destinato a ricevere l'impugnazione (cancelleria della Corte di appello competente per territorio). Invece, le norme dei commi secondo e terzo dello stesso art. 198 (relative alla proponibilità del gravame per mezzo della posta o del telegrafo o davanti alla cancelleria del pretore del luogo in cui le persone legittimate si trovano), concernendo sostanzialmente in entrambe le ipotesi le modalità di trasmissione del gravame proposto, si applicano anche alle impugnazioni contro i provvedimenti in materia di misure di sicurezza o di prevenzione. (Conf mass n 123951; (Conf mass n 122024; (Conf mass n 157104).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198, Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)