Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17612 del 18/07/2013 (Rv. 627666 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Nozione - Scritture provenienti da un terzo, aventi efficacia di prova atipica - Inclusione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che vieta - di regola - la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici (scritture private, atti pubblici, etc.), che hanno un'efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legisl. 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)