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Sez. 1, Sentenza n. 1369 del 26/01/2016 (Rv. 638484 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009 - Prova nuova - Individuazione - Indispensabilità - Definizione.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638484-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

L'inammissibilità di una prova in appello, per difetto di novità, ex art. 345, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 46, comma 18, della l. n. 69 del 2009), ricorre ove il mezzo istruttorio si identifichi con quello già espletato in prime cure ovvero sia diretto a contrastarne i risultati, e non anche in caso di prova richiesta al primo giudice ma da lui non presa in considerazione, la cui ammissione resta subordinata, giusta il comma 3 della norma, ad una valutazione di indispensabilità del mezzo istruttorio quale impossibilità di acquisire con altri mezzi, che la parte avrebbe avuto l'onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, la conoscenza dei fatti dedotti, ferma restando in ogni caso la valutazione del giudice sulla decisività o meno, ai fini della risoluzione della controversia, delle nuove costituende prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)