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Sez. 1, Sentenza n. 2279 del 13/07/1971 (Rv. 353127 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - GRAVE ERRORE DI APPREZZAMENTO E MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO DIRETTO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353127-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - GRAVE ERRORE DI APPREZZAMENTO E MANCANZA O INSUFFICIENZA DI CALCOLO - IMPUGNABILITA DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO DIRETTO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Qualora si deduca un grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero la Mancanza o l'insufficienza di calcolo nella valutazione della base imponibile ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti, la decisione e impugnabile, ai sensi dell'art 29, comma terzo, RDL 7 agosto 1936, n 1639, davanti all'autorita giudiziaria, secondo i normali gradi di giurisdizione, e non puo essere proposto il ricorso diretto per Cassazione, ex art 111 cost, nemmeno sotto il profilo dei vizi di motivazione, riguardando tale ricorso esclusivamente quegli errores in procedendo che restano fuori dal controllo del giudice ordinario a mente del citato art 29 (quali l'omissione di pronuncia - e non di mera motivazione - l'ultra ed extrapetizione, l'incompetenza, l'illegittima formazione dell'organo giudicante etc). (V 3813'68, mass n 337243).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)