diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3813 del 23/11/1968 (Rv. 337243 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337243-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - DECISIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - CONDIZIONI.*

Qualora si deduca un grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero la Mancanza e l'insufficienza di calcolo, l'art.29, terzo comma del RDL 7 agosto 1936 n 1639 consente al contribuente di impugnare la decisione della commissione provinciale delle imposte mediante ricorso alla giurisdizione ordinaria. Di conseguenza, poiche per ritenere applicabile l'art.111 della Costituzione e necessario non soltanto che il provvedimento contro cui si insorge abbia carattere decisorio e definitivo, ma anche che non sia impugnabile diversamente, sicche il provvedimento stesso importi, per la parte soccombente, un pregiudizio irreparabile, il ricorso diretto in Cassazione, ex art.111 della Costituzione avverso la decisione di secondo grado della commissione provinciale e da ritenersi ammissibile per quegli errores in procedendo (omessa pronuncia, ultra ed extra petita, illegittima formazione dell'organo giudicante, violazione delle norme sulla Competenza, ecc) che rimangono fuori dal controllo dell'autorita giudiziaria ordinaria a mente del terzo comma dell'art 29.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)