Sez. 2, Sentenza n. 4065 del 19/02/2009 (Rv. 606683 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Ricorso ordinario per cassazione - Statuizione della S.C. esclusivamente in ordine alla competenza del giudice adito in sede di gravame con indicazione del giudice competente - Riassunzione - Termini di cui all'art. 50 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Natura di giudizio di rinvio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Qualora, pronunciando su ricorso ordinario, la Corte di cassazione statuisca esclusivamente in ordine alla questione relativa alla competenza del giudice adito in sede di gravame, indicando il giudice competente, la riassunzione del giudizio va effettuata nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. e non in quello previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., poiché in tal caso la sentenza della S.C. non introduce la fase rescissoria del giudizio di rinvio, bensì determina, in ipotesi di tempestiva riassunzione, la prosecuzione del giudizio nello stato in cui esso si trovava prima della dichiarazione di incompetenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)