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Sez. 1, Sentenza n. 213 del 09/02/1965 (Rv. 310286 - 01)

VENDITA - VENDITA A RATE - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310286-01

VENDITA - VENDITA A RATE - IN GENERE - FALLIMENTO DEL COMPRATORE - EFFETTI.*

Nell'ipotesi di vendita a rate, non acquistando il compratore la proprieta della cosa se non con il pagamento dell'ultima rata del prezzo (art. 1523 cod. civ.), ove il pagamento delle rate sia in corso al momento della dichiarazione del fallimento del compratore, e possibile il subingresso del curatore nel contratto, nei modi previsti dall'art. 73, primo comma, della legge sulla disciplina del fallimento. Se il subingresso non si verifica, il venditore potra chiedere lo scioglimento del contratto a norma dell'art. 1526 cod.civ., per riprendersi la cosa venduta, con tutti gli effetti previsti da tale articolò ma l'Esercizio di tale facolta, essendo incompatibile con quella poziore, riconosciuta al curatore di subentrare nel contratto, e subordinata ad una manifestazione di volonta negativa del curatore - anche tacita - di esercitare detto subingresso. A tal fine e data facolta al venditore (art. 72, comma terzo legge citata) di mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni. (Cfr. 3027/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)