Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020 (Rv. 657651 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI | Diritto del lavoratore alla contribuzione previdenziale - Domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi - Omessa partecipazione dell'ente previdenziale al processo - Conseguenza - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SOGGETTI
In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)