diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 9394 del 12/04/2017 (Rv. 643754 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Periodi assicurativi presso enti diversi - Ricongiunzione - Recesso - Controversia - Litisconsorzio necessario con l’ente di provenienza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643754-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nella controversia promossa per il recesso dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi presso enti diversi, con le conseguenti statuizioni restitutorie, l'ente di provenienza è contraddittore necessario, in quanto soggetto tenuto a ricostituire "ex tunc" la posizione previdenziale per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda di recesso, sicché, ove pretermesso, ritenuta la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato, alla nullità del giudizio consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 05/03/1990 num. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)