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Sez. L, Sentenza n. 272 del 23/01/1975 (Rv. 373484 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITA SOSTITUTIVA - PERIODO DI PREAVVISO - SCADENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1975-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373484-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITA SOSTITUTIVA - PERIODO DI PREAVVISO - SCADENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - LIMITI SOGGETTIVI.*

Per il principio dell'ultrattivita del rapporto in pendenza del termine di preavviso, il contratto di Agenzia (come quello di lavoro subordinato) a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma viene meno solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso. Va tuttavia tenuto presente che il periodo di preavviso e predisposto nell'interesse e a tutela della parte non recedente, dal che deriva che la surriferita ultrattivita del rapporto non puo essere invocato da chi ha gia esercitato la facolta di recesso unilaterale in pregiudizio della parte non recedente. (V 3713/68, mass n 337040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)