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Sez. 3, Sentenza n. 3713 del 09/11/1968 (Rv. 337040 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - RECESSO SENZA PREAVVISO - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1968-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337040-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - RECESSO SENZA PREAVVISO - MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.*

Per il principio dell'ultrattivita del rapporto in pendenza del termine di preavviso, il contratto di Agenzia (come quello di lavoro) a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto senza dare il prescritto avviso, ma viene meno solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso, che e predisposto nell'interesse e a tutela della parte non recedente, a meno che questa, accettando senza riserve l'indennita sostitutiva offerta dall'altra parte, acconsenta all'immediata risoluzione del rapporto. Fuori di questa ipotesi, il contratto continua a spiegare i suoi effetti ed il rapporto perdura senza modificazioni fino allo spirare del termine di preavviso conseguentemente, la Determinazione dei diritti spettanti all'agente in dipendenza dello scioglimento del rapporto e disciplinato e va fatto alla stregua delle norme vigenti alla scadenza del termine di preavviso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)