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Sez. 5, Sentenza n. 9421 del 10/07/1985 Ud. (dep. 21/10/1985) Rv. 170793 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO IN IMPRESE DIVERSE - TRASFERIMENTO DI CAPITALE O ALTRE ATTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170793-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - PARTECIPAZIONE DI UN SOGGETTO IN IMPRESE DIVERSE - TRASFERIMENTO DI CAPITALE O ALTRE ATTIVITÀ - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la partecipazione di un soggetto in imprese connotate da diversa personalità giuridica non consente di ritenere legittimo e non punibile qualunque trasferimento di capitali o di altre attività da una ad un'altra società, che non sia rigorosamente giustificato da un corretto rapporto obbligatorio assistito da contro-partita e da garanzie idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Nè l'elemento psicologico del reato - che consiste nel dolo generico - può ritenersi escluso dai propositi dell'agente di ristabilire gli equilibri economici turbati dalla necessità di fronteggiare altre e diverse esigenze contingenti, non correlate con la necessità dell'impresa alla quale i beni sono stati sottratti oppure per l'intervenuto difetto di autorizzazioni amministrative, dal quale sia derivata la materiale impossibilità di ristabilire le consistenze proprie dell'impresa poi dichiarata fallita. (V mass n 166055, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)