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Sez. 5, Sentenza n. 8452 del 15/06/1984 Ud. (dep. 11/10/1984) Rv. 166055 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FALLIMENTO DI IMPRESE E SOCIETÀ AUTONOME MA COLLEGATE - SUSSISTENZA DI REATO UNITARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166055-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - FALLIMENTO DI IMPRESE E SOCIETÀ AUTONOME MA COLLEGATE - SUSSISTENZA DI REATO UNITARIO - ESCLUSIONE.*

Non è ravvisabile un reato unitario di bancarotta, ma, ove ne sussistano gli elementi, un'ipotesi di reato continuato, qualora il fallimento concerne singole imprese e società dotate di distinta ed autonoma personalità giuridica, che rimane inalterata anche quando esse vengano incluse in un più vasto organismo economico. Il fenomeno del collegamento societario (il cosiddetto "gruppo"), quale centro di interessi sovrastante le singole società collegate, ha infatti natura meramente economica ed allo stato attuale del nostro ordinamento non dà vita ad un unitario centro imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)