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Sez. 3, Ordinanza n. 913 del 26/10/1970 Cc. (dep. 12/02/1971) Rv. 116678 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - APPLICABILITA ANCHE ALLA ESTRADIZIONE ATTIVA - VIGORE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116678-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - APPLICABILITA ANCHE ALLA ESTRADIZIONE ATTIVA - VIGORE DEL PRINCIPIO.*

Il principio della cosiddetta 'specialità della estradizione, che comporta il divieto di assoggettare l'estradato ad una pena diversa da quella per la quale era stata concessa l'estradizione, ancorche sancito per lo stato italiano nell'art 661 cod proc pen sotto l'aspetto della estradizione passiva, vale anche in relazione alla estradizione attivà per questa detto principio mantiene il suo vigore fino a che l'estradato, col trattenersi nel territorio dello stato italiano dopo avere scontato la pena per cui era stato estradato, dimostri, con la sua permanenza volontaria, una implicita rinuncia ad avvalersi della garanzia insita nel principio della specialita e, nello stesso tempo, la sua volonta implicita di assoggettarsi ai poteri di sovranita propri dello stato medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Cod. Proc. Pen. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)