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Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181218 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTRADIZIONE ATTIVA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181218-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTRADIZIONE ATTIVA - CONFIGURABILITÀ.*

Il principio di specialità nell'estradizione, normativamente previsto dal comma secondo dell'art. 661 cod. proc. pen., ancorché espressamente contemplato con riferimento all'estradizione passiva, vale anche per l'estradizione attiva, in quanto espressione di un principio generale che lo stato non può non osservare anche con riferimento alla sua potestà in seguito ad estradizione attiva. (Conf mass n 173326; (Conf mass n 136007; (Conf mass n 116678; (Conf mass n 134413; (Conf mass n 098994).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)