Sez. 3, Sentenza n. 1780 del 06/07/1966 (Rv. 323472 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - USO DELLA COSA SECONDO LA SUA NORMALE DESTINAZIONE ANCHE SE PROTRATTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - USO DELLA COSA SECONDO LA SUA NORMALE DESTINAZIONE ANCHE SE PROTRATTO - ESCLUSIONE.*
In tema di compravendita, l'utilizzazione della -res empta-, come la alienazione di essa, in tanto e produttiva dell'effetto minore della riduzione del prezzo, con efficacia preclusiva dell'effetto maggiore della risoluzione del contratto a norma degli artt.1492 e 1493 cod. civ., in quanto costituisca univoca dimostrazione che l'acquirente abbia inteso, mediante l'uso o l'alienazione, dare il suo benestare alle condizioni della cosa consegnatagli e rinunciare, cosi, alla maggiore estensione della garanzia. Non e riconducibile nell'ambito di quella univoca dimostrazione dello intento abdicativo alla maggiore garanzia il semplice uso che lo acquirente abbia fatto della cosa, secondo la sua normale destinazione, al fine di evitare o di limitare il danno, anche se protratto - a seguito dell'annoso protrarsi della lite insorta tra le parti - per lungo tempo, con conseguente deterioramento della cosa per l'usura o per il suo invecchiamento. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)