Sez. 3, Sentenza n. 336 del 02/02/1973 (Rv. 362270 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SUFFICIENZA - MERO USO DELLA COSA PER EVITARE O LIMITARE IL DANNO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - SUFFICIENZA - MERO USO DELLA COSA PER EVITARE O LIMITARE IL DANNO - IRRILEVANZA.*
Nella preclusione del diritto alla risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa il compratore non incorre se, constatati i difetti, ne dia comunicazione al venditore e solleciti il suo intervento per la eliminazione. Il semplice uso della cosa, secondo la sua normale destinazione, al fine di evitare o limitare il danno, anche se protratto per lungo tempo, a seguito della lite insorta tra le parti, non costituisce dimostrazione dello intento di abdicare alla garanzia per i vizi. (Conf 1013/71, mass n 350992; 1780/66, mass n 323472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)