Sez. 6, Sentenza n. 5904 del 05/02/2007 Cc. (dep. 13/02/2007) Rv. 236179 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | Procedura per la distruzione dei documenti non necessari - Contraddittorio tra tutte le parti interessate - Necessità - Sussistenza - Violazione - Ricorso in cassazione - Possibilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La procedura per la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie deve avvenire nel contraddittorio di tutte le parti interessate e non solo degli interlocutori delle conversazioni in esame. (La Corte ha ritenuto che, nel disciplinare tale procedura, il primo comma dell'art. 6 L. 20 giugno 2003, n. 140 - tramite il rinvio all'art. 269 cod.proc.pen. - richieda, ai sensi del comma secondo di tale disposizione, l'applicazione delle formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che le parti processuali non avvisate possono, ai sensi del comma settimo dell'art. 127 citato, proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine della procedura stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 com. 3, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)