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Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 09/07/2001 (Rv. 548028 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza di condanna ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Richiesta della parte - Riserva della decisione da parte del G.I. - Trasferimento del magistrato successivo alla formulazione della riserva ma antecedente la sottoscrizione del provvedimento - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza.
Stato
decisa il 2001-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548028-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

È nulla l'ordinanza di condanna di cui all'art. 186 quater cod. proc. civ. pronunciata a scioglimento di una riserva di decisione espressa dal giudice istruttore in udienza se, alla data della sottoscrizione del provvedimento emanato a scioglimento della detta riserva, il magistrato abbia cessato di appartenere all'ufficio giudiziario presso il quale il procedimento è pendente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)