Sez. 1, Sentenza n. 2582 del 09/03/1998 (Rv. 513484 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Di uno solo dei magistrati tenutivi - Omissione - Conseguenze - Nullità insanabile - Configurabilità - Procedimento di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
L'omessa sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di uno dei magistrati tenuti alla sottoscrizione a norma dell'art. 132 cod. proc. civ. determina la nullità insanabile della sentenza medesima, restando esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale o involontaria, cioè provocata da errore o dimenticanza. (Nella fattispecie la sentenza, pur dando atto che essa veniva sottoscritta dall'estensore e dal consigliere anziano per il decesso del presidente intervenuto dopo la deliberazione, recava in calce la firma del solo estensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)