Sez. 1, Sentenza n. 419 del 20/02/1963 (Rv. 260552 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE- COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NUOVO PROCEDIMENTO - DOMANDA IN SEDE CONTENZIOSA - SENTENZA DEL TRIBUNALE D'IMPROCEDIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE- COMPENSO - DECRETO DI LIQUIDAZIONE - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NUOVO PROCEDIMENTO - DOMANDA IN SEDE CONTENZIOSA - SENTENZA DEL TRIBUNALE D'IMPROCEDIBILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Accolto il ricorso per Cassazione, proposto ai sensi dell'art 111 cost, avverso il decreto di liquidazione del compenso del curatore del fallimento, per difetto di motivazione, il procedimento deve essere rinnovato con le stesse forme stabilite dalla legge speciale, vale a dire con il rito della camera di consiglio del tribunale, su istanza del curatore interessato. La sentenza del tribunale che abbia dichiarato improponibile la domanda di liquidazione riproposta in Sede contenziosa, dopo l'annullamento del decreto emesso a norma dell'art 39 della l fall da parte della Cassazione, e impugnabile in appello, e non con ricorso per Cassazione il quale va, pertanto, dichiarato inammissibile.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)