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Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 12/09/1970 (Rv. 347195 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347195-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO.*

Il principio per cui il rivendicante e tenuto a fornire la prova del suo diritto di proprieta in base a titolo originario di acquisto o al verificarsi dell'usucapione (senza di che la sua domanda deve essere respinta anche se il convenuto non dimostri di avere sulla cosa contesa un suo diritto di proprieta), non ha carattere assoluto, ma va applicato con opportuni temperamenti in rapporto alla concreta situazione processuale. A tal fine le risultanze dei registri catastali, pur se non valgono a dimostrare senz'altro la proprieta su un immobile, possono tuttavia fornire indizi ed essere utilizzati dal giudice come elementi di convincimento. (V 1933'68 mass n 333935, 1756'68 mass n 333645, 947'68 mass n 332312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)