Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 06/10/1972 (Rv. 360614 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO - INDIZI - DISTINZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE - LIMITI - NEGAZIONE DI VALORE PROBATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - DATI CATASTALI - VALORE PROBATORIO - INDIZI - DISTINZIONI - UTILIZZABILITA DAL GIUDICE - LIMITI - NEGAZIONE DI VALORE PROBATORIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Le risultanze dei registri catastali, pur se non valgono a dimostrare senz'altro la proprieta su un immobile, possono tuttavia fornire indizi al riguardo ed essere, quindi, legittimamente utilizzate dal giudice del merito come elementi, del suo convincimento. Peraltro, data la loro Rilevanza meramente indiziaria, il giudice puo anche negare ogni valore probatorio sia alle risultanze dei registri catastali che ai dati richiamati nell'atto di trasferimento quando, con motivazione adeguata, accerti una Determinazione negoziale delle parti che abbia diversamente e riconoscibilmente delimitato l'oggetto del trasferimento stesso. A tale fine occorre distinguere fra mappa, numero ed intestazione catastale in se, quali elementi indicativi o presuntivi di proprieta e tipo di frazionamento, quale elemento del negozio di cui viene a costituire parte integrante, destinato come tale a determinare l'oggetto materiale dello stesso negozio. (V 578'71, mass n 350287; 1406'70, mass n 347195) (V 3571'69, mass n 343769; 1933'68, mass n 333935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)