diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 316 del 30/01/1976 (Rv. 378989 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI MISURA REALE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO - LIMITI - PATTO CONTRARIO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378989-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI MISURA REALE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO - LIMITI - PATTO CONTRARIO - VALIDITA.*

In caso di vendita a corpo di cose immobili, la norma di cui all'art 1538 cod civ, che esclude diminuzioni o supplementi del prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto, ha natura dispositiva, di modo che le parti, in base al principio dell'autonomia contrattuale, generalmente fissato dall'art 1322 cod civ, possono liberamente pattuire una diversa regolamentazione e quindi anche la rinunzia, senza limiti, del compratore o del venditore alle azioni previste nella norma anzidetta. (V 219/65; (V 2542/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)