Sez. 3, Sentenza n. 316 del 30/01/1976 (Rv. 378989 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI MISURA REALE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO - LIMITI - PATTO CONTRARIO - VALIDITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - PREZZO - DIMINUZIONE - SUPPLEMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI MISURA REALE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO - LIMITI - PATTO CONTRARIO - VALIDITA.*
In caso di vendita a corpo di cose immobili, la norma di cui all'art 1538 cod civ, che esclude diminuzioni o supplementi del prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto, ha natura dispositiva, di modo che le parti, in base al principio dell'autonomia contrattuale, generalmente fissato dall'art 1322 cod civ, possono liberamente pattuire una diversa regolamentazione e quindi anche la rinunzia, senza limiti, del compratore o del venditore alle azioni previste nella norma anzidetta. (V 219/65; (V 2542/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)