Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 06/06/1980 (Rv. 407531 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - DIRITTO ALLA DIMINUZIONE OD AL SUPPLEMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - DIRITTO ALLA DIMINUZIONE OD AL SUPPLEMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONI.*
La norma dell'art 1538 cod civ - che, in caso di vendita a corpo, caratterizzata dalla Determinazione del prezzo in relazione all'immobile globalmente considerato, prevede il diritto alla diminuzione o al supplemento del prezzo, ove le parti abbiano fatto riferimento, oltre che alle caratteristiche generali del bene compravenduto e alla descrizione dei confini o di altri elementi d'identificazione, anche all'estensione del bene stesso e la misura di questo sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella risultante dal contratto - ha natura dispositiva e non trova, pertanto, applicazione (con la conseguente esclusione di ogni diminuzione o supplemento di prezzo nonostante la sussistenza dello scarto anzidetto) qualora risulti accertato che i contraenti non hanno collegato il prezzo all'estensione dell'immobile, indicata esclusivamente ai fini di un'ulteriore specificazione del fondo. (V 316/76, mass n 378989; (V 2621/71, mass n 353757; (V 974/71, mass n 350920; (V 2542/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)