Sez. L, Sentenza n. 12358 del 22/08/2003 (Rv. 566173 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Mancata comparizione dell'appellante - Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. - Applicabilità - Mancata comparizione di entrambe le parti - Conseguenze - Cancellazione dal ruolo.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Nel rito del lavoro, ove l'appellante non compaia all'udienza di discussione della causa, si applica l'art. 348 cod. proc. civ. che impone la fissazione di nuova udienza, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità' dell'appello. Per contro, nella diversa ipotesi di diserzione dall'udienza da parte di entrambi i contraddittori si deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)