Sez. L, Sentenza n. 7837 del 19/05/2003 (Rv. 563300 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Mancata comparizione dell'appellante - Conseguenze - Obbligo per il giudice di decidere nel merito l'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Nel rito del lavoro, ove l'appellante non comparisca all'udienza di discussione della causa, il collegio deve decidere nel merito l'impugnazione.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, ritenuta sintomo del disinteresse delle parti stesse alla prosecuzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)