Sez. L, Sentenza n. 6972 del 20/08/1987 (Rv. 455151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELLA ESISTENZA DI UN CONTRATTO D'APPRENDISTATO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DEDUCENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE - DEDUZIONE DELLA ESISTENZA DI UN CONTRATTO D'APPRENDISTATO - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DEDUCENTE.*
La funzione giuridica del contratto di apprendistato è caratterizzata, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, anche da un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione da parte del tirocinante della necessaria capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. Consegue che, ove siffatta peculiare caratteristica manchi e le mansioni dell'apprendista non siano in realtà intrinsecamente formative, deve riconoscersi l'esistenza di un comune rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla disciplina ordinaria anche in relazione alla stabilità del posto di lavoro, tenendo conto che incombe su chi allega l'esistenza di un contratto di apprendistato l'Onere di fornirne la relativa e completa prova. (V 1590/83, mass n 426428).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)