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Sez. L, Sentenza n. 1590 del 03/03/1983 (Rv. 426428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI INDETTI DALLE IMPRESE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE.*

Mentre il rapporto di apprendistato costituisce un rapporto di natura speciale, riconducibile ad una causa giuridica complessa caratterizzata dall'Obbligo dell'imprenditore di impartire (e di fare impartire) all'apprendista l'insegnamento necessario perché egli possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nell'impresa, il rapporto che si istituisce nei corsi di perfezionamento per lavoratori indetti dalle imprese è un rapporto nel quale l'insegnamento impartito dall'impresa, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, con la conseguenza che poiché tale formazione si consegue mediante l'acquisizione di cognizioni pratiche, la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte dell'allievo è indispensabile per l'attuazione dello scopo che il negozio deve realizzare. Pertanto, a differenza dello apprendistato, nel rapporto di "insegnamento" l'opera dell'allievo è estranea al sinallagma contrattuale sicché l'imprenditore non può utilizzarla nell'impresa, ma può richiederla ed impiegarla in quanto è strumentalmente necessaria per dotare il partecipante al corso del corredo delle nozioni che gli occorrono per conseguire la formazione professionale per la quale il medesimo corso è indetto. (V 4231/81, mass n 414904; (V 3268/81, mass n 413849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)