Sez. 1, Sentenza n. 3926 del 26/01/1989 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180805 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - MESTIERE RUMOROSO - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE - PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ - CONSEGUENZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - MESTIERE RUMOROSO - MANCANZA DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE - PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ - CONSEGUENZA.*
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 659 comma secondo cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), occorre che esista uno specifico precetto contenuto in una legge ordinaria o in un regolamento o in un'ordinanza amministrativa prescriventi le modalità per l'Esercizio delle attività di lavoro particolarmente rumoroso, per cui, in Mancanza di tale precetto, l'Esercizio dell'attività lavorativa rumorosa deve ritenersi legittimo. (V mass n 170251).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)