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Sez. 2, Sentenza n. 12652 del 17/10/2001 (Rv. 549689 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Documentazione "ad substantiam" ed "ad probationem" - Ratifica per "facta concludentia" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549689-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA

La dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per "facta concludentia" id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del "dominus" incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto "ad substantiam" ovvero "ad probationem" ove i "facta concludentia" dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)