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Sez. 3, Sentenza n. 4005 del 03/04/2000 (Rv. 535264 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Contratto - Coassicurazione - Stipulazione anche in rappresentanza degli altri - Procura - Mancanza - Ratifica del contratto - Necessità - A mezzo di "facta concludentia" - Ammissibilità - Prova scritta - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535264-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1988 cod. civ.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch'essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da "facta concludentia" e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)