Sez. L, Sentenza n. 1397 del 11/04/1975 (Rv. 374947 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE MOMENTI - CONTENUTO RISPETTIVO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE IN DUE MOMENTI - CONTENUTO RISPETTIVO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La qualificazione di un contratto consta di due distinti momenti: quello della ricerca e Determinazione degli elementi di fatto, rilevanti ai fini della soluzione del problema classificatorio, e quello dell'assunzione degli accertati elementi nella corrispondente fattispecie legale. Mentre le operazioni logico-giuridiche di questo secondo momento sono censurabili in Sede di legittimita, perche comportano l'applicazione di norme giuridiche, le operazioni del primo momento sono espressione tipica dell'attivita giurisdizionale del giudice di merito, consistente in indagini di fatto ed in valutazione, sottratte al controllo di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivate. (Conf 1390/73, mass n 364058).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)