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Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 16/05/1973 (Rv. 364058 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364058-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La qualificazione di un contratto consta di due momenti: la ricerca e la Determinazione degli elementi di fatto e la loro riassunzione nella fattispecie legale corrispondente; mentre le operazioni logico-giuridiche del secondo momento sono censurabili in Sede di legittimita perche comportano l'applicazione di norme giuridiche, le operazioni del primo momento sono espressione tipica dell'attivita giurisdizionale del giudice di merito, consistente in valutazioni ed indagini di fatto sottratte al controllo di legittimita se adeguatamente e correttamente motivate. (Conf 1665/71, mass n 352108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)