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Sez. 2, Ordinanza n. 178 del 19/01/1978 Cc. (dep. 15/04/1978) Rv. 138643 - 01

DIFESA E DIFENSORI - ABBANDONO DELLA DIFESA - NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1978-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138643-01

DIFESA E DIFENSORI - ABBANDONO DELLA DIFESA - NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO.*

L'avvocato che, nominato dall'imputato, ometta di intervenire al dibattimento o di farsi sostituire, non conserva la qualita di difensore dell'imputato, in Mancanza di nuova nomina, ai fini dello Esercizio della facolta di impugnazione autonoma e per la sottoscrizione e la presentazione dei motivi. Neppure puo essere ritenuta valida e produttiva di effetti la designazione per la sottoscrizione dei motivi di gravame fatta dal difensore dibattimentale, che abbia proposto personalmente l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 129, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)