Sez. 2, Ordinanza n. 178 del 19/01/1978 Cc. (dep. 15/04/1978) Rv. 138643 - 01
DIFESA E DIFENSORI - ABBANDONO DELLA DIFESA - NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO.*
DIFESA E DIFENSORI - ABBANDONO DELLA DIFESA - NEL DIBATTIMENTO - PERDITA DELLA QUALITA DI DIFENSORE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO.*
L'avvocato che, nominato dall'imputato, ometta di intervenire al dibattimento o di farsi sostituire, non conserva la qualita di difensore dell'imputato, in Mancanza di nuova nomina, ai fini dello Esercizio della facolta di impugnazione autonoma e per la sottoscrizione e la presentazione dei motivi. Neppure puo essere ritenuta valida e produttiva di effetti la designazione per la sottoscrizione dei motivi di gravame fatta dal difensore dibattimentale, che abbia proposto personalmente l'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 129, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)