Sez. 6, Sentenza n. 4659 del 24/03/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159140 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IMPIEGO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - QUANTITÀ DI ZUCCHERO AGGIUNTO AL VINO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 76 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IMPIEGO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERAGGIO - QUANTITÀ DI ZUCCHERO AGGIUNTO AL VINO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 76 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - ESCLUSIONE.*
Poiché l'art. 76 d.P.R. n. 162 del 1965 fissa il quantitativo di prodotto sofisticato solo ai fini della Determinazione della pena proporzionale, mentre usa genericamente il termine "impiega" per fissare la fattispecie legale, ne discende che l'aggiunta anche di una piccola quantità di zucchero al vino rende il prodotto sofisticato ed integra il reato consumato previsto dalla citata norma.*
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)