Sez. 6, Sentenza n. 2014 del 24/11/1983 Ud. (dep. 03/03/1984) Rv. 162965 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ZUCCHERO - SOSTANZE ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 76 D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965 N. 162 - QUANTITÀ DI ZUCCHERO IMMESSA NEL VINO - IRRILEVANZA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ZUCCHERO - SOSTANZE ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 76 D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965 N. 162 - QUANTITÀ DI ZUCCHERO IMMESSA NEL VINO - IRRILEVANZA.*
Il reato di zuccheraggio è configurabile indipendentemente dalla quantità di zucchero illecitamente immessa nel vino, poiché la formulazione dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 prescinde, ai fini delle ravvisabilità del reato di sofisticazione, da tale requisito per cui l'aggiunta anche di una piccola quantità di zucchero al vino integra l'ipotesi di reato prevista da detta norma. (Conf mass n 159140).*
Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)