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Sez. L, Sentenza n. 4116 del 28/04/1987 (Rv. 452891 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTRATTO A TERMINE - STIPULAZIONE SENZA FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452891-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - CONTRATTO A TERMINE - STIPULAZIONE SENZA FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro, il luogo del contratto deve identificarsi con quello in cui hanno avuto inizio le prestazioni lavorative quando non sia individuabile un precedente momento e luogo d'incontro delle volontà negoziali delle parti e la controversia abbia ad oggetto lo stesso accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro in relazione al suo concreto atteggiarsi, anche indipendentemente dalla figura negoziale cui le parti (o una di esse) abbiano fatto formalmente riferimento. Tale principio è applicabile anche quando, trattandosi di attività stagionale, il relativo contratto di lavoro a termine avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto, in quanto la mancata adozione di tale Forma incide solo sulla validità dell'opposizione del termine. (V 559/84, mass n 432793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)