Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 05/08/1987 (Rv. 454939 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONI DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI UN LITISCONSORTE NECESSARIO - OPPOSIZIONE CONTRO SENTENZA DI SECONDO GRADO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL PRIMO GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONI DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI UN LITISCONSORTE NECESSARIO - OPPOSIZIONE CONTRO SENTENZA DI SECONDO GRADO - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL PRIMO GIUDICE.*
Quando si verifichi nullità del giudizio per la mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari, come in ipotesi di controversia inerente alla demolizione di un fabbricato alla quale non abbia partecipato uno dei comproprietari (nullità non esclusa dalla circostanza che detto comproprietario abbia poi acquistato in corso di causa le quote degli altri comunisti), e per il caso in cui la nullità medesima venga fatta valere dal litisconsorte pretermesso con opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 primo comma cod. proc. civ., contro la sentenza di secondo grado, il giudice adito, riconosciuto il fondamento dell'opposizione, deve annullare la pronuncia opposta e rimettere le parti davanti al primo giudice, in osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione ed in applicazione dello art. 354 cod. proc. civ., restando preclusa la possibilità di emettere una statuizione sostitutiva (consentita invece ove l'opposizione di terzo sia proposta contro la sentenza di primo grado). (V 4896/83, mass n 429785).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)