Sez. U, Sentenza n. 1942 del 12/10/1970 (Rv. 347975 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE FABBRICABILI - CRITERI - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE SEZIONE VALUTAZIONE.*
L'accertamento della natura agricola o edificatoria di un fondo non importa la risoluzione di una questione di diritto, nemmeno se tale accertamento sia fatto al fine di stabilire se, nella stima dello stesso, ai fini della imposizione del tributo, si debba applicare il metodo della valutazione diretta o quello dei coefficienti automatici di cui alla legge 20 ottobre 1954, n 1044. La distinzione tra fondi rustici ed aree fabbricabili va compiuta, infatti, caso per caso, tenendo conto dello stato dei terreni, in base alla loro natura ed alle loro caratteristiche, nonche a quella delle zone circostanti. Trattasi di indagine di natura tecnica, che non esorbita dai limiti della Competenza della commissione distrettuale delle imposte per le valutazioni, dato che una volta stabilito in base a criteri di fatto, la categoria di appartenenza del bene considerato non occorre alcuna altra indagine di natura giuridica per determinare il sistema di stima applicabile che si riconnette ipso iure alla effettuata qualificazione tecnica. (V 3026'68 mass 335888 2207'68 mass 334415).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)