Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 01/07/1968 (Rv. 334415 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI BENI OGGETTO DI TRASFERIMENTO - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI TERRENI OGGETTO DI UNA DIVISIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DI BENI OGGETTO DI TRASFERIMENTO - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI TERRENI OGGETTO DI UNA DIVISIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA.*
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la decisione circa il sistema in base al quale va effettuata la valutazione dei beni oggetto di trasferimento discende dalla individuazione del bene medesimo e dalla qualificazione di esso, cioe da un accertamento di fatto, che non importa per se la risoluzione di quesiti di carattere giuridico. Con l'identificazione delle caratteristiche dei beni da valutare, che e operazione indubbiamente tecnica, e con il conseguente inquadramento nell'una o nell'altra categoria (fondi rustici o aree fabbricabili), resta individuato il criterio di tassazione e non vi e luogo ad operazioni di carattere giuridico. Pertanto, non puo ritenersi che la commissione provinciale - Sezione valutazione-, qualificando i terreni oggetto di una divisione ereditaria, data la loro concreta destinazione agricola, come fondi rustici (e non come aree fabbricabili), abbia risolto una questione giuridica, esorbitando dai limiti della sua Competenza giurisdizionale. (contra 1241-67, massima n.327753).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 28, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 29, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 30, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)