Sez. 3, Sentenza n. 888 del 30/03/1973 (Rv. 363220 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DATIO IN SOLUTUM - FACOLTA DEL DEBITORE - CONSENSO DEL CREDITORE - IMPOSSIBILITA DELLA DIVERSA PRESTAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DATIO IN SOLUTUM - FACOLTA DEL DEBITORE - CONSENSO DEL CREDITORE - IMPOSSIBILITA DELLA DIVERSA PRESTAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La datio in solutum di cui all'art 1197 cod civ sostanzia una facolta del debitore, consentita dal creditore, di eseguire una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio; e in tal caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e eseguita, per cui, ove questa non possa essere adempiuta, e dovuta la stessa prestazione originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)