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Sez. L, Sentenza n. 421 del 13/01/2001 (Rv. 543107 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi ex art. 22 legge n. 724/1994 - Applicabilità ai soli crediti sorti dopo il 31 dicembre 1994 - Necessità - Diversa previsione del D.M. 1 settembre 1998 n. 352 - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543107-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di accessori dei crediti di lavoro, a norma dell'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi si applica soltanto ai crediti di lavoro maturati successivamente al 31 dicembre 1994, a nulla rilevando che il regolamento adottato con decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352 disponga che sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato anteriormente al 1 gennaio 1995 sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%, giacché trattasi di regolamento (rivolto alle amministrazioni pubbliche e non concernente il settore lavorativo privato) che, come tale, non è in ogni caso idoneo ad incidere, modificandolo, sul regime legale degli accessori dei crediti di lavoro, onde va disapplicato nella parte in cui si pone in contrasto con la disposizione di cui al citato art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., DM Tesoro 01/09/1998 art. 352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)