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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 26/01/1973 (Rv. 362104 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362104-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Per quanto concerne la Determinazione dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato esterno e la valutazione della sua Rilevanza nel nuovo giudizio instaurato tra le stesse parti, l'interpretazione del giudicato stesso e attribuita al giudice del merito e tale interpretazione non e censurabile in Sede di legittimita se non risultano violati i principi giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata e se e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2222/72, mass n 359516; 2143/72, mass n 359400; (Conf 2001/72, mass n 359134).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)